Italian Business Consulting
 Italian Business Consulting                                                         

Il Trust è uno strumento giuridico del sistema anglosassone di common law basato su dei legami fiduciari; sorge per effetto della stipula di un atto con cui un soggetto (Settlor, disponente) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (Trustee) con l'obbligo di amministrarli nell'interesse di un terzo soggetto (Beneficiary, beneficiario) o per il perseguimento di un determinato scopo.
 

Questo strumento e' da sempre molto discusso e poco utilizzato in Italia per una esistenziale differenza tra i due grandi ordinamenti giuridici mondiali: l'antico romano di Civil law e quello inglese di Common law a cui il Trust appartiene.
 

Nel primo il diritto di proprietà è un concetto assoluto che non viene intaccato dall’utilizzo che il proprietario può fare del bene posseduto. In qualunque situazione venga a trovarsi il bene (ad esempio essere dato in comodato, essere locato, concesso in usufrutto, costituito in garanzia, ecc.), esso è sempre riconducibile ad un proprietario.
​Il secondo ordinamento invece è caratterizzato da un maggiore pragmatismo e consente di realizzare il concetto di proprietà in funzione dell’utilizzo del bene posseduto. Pertanto è prevista una particolare forma di “proprietà fiduciaria trilaterale” in forza della quale il bene, senza essere proprietà di alcuno in senso stretto, può venire ceduto da un soggetto, il quale lo trasferisce ad un gestore di sua fiducia che lo amministra a beneficio di un terzo:

 

A (il settlor) ha un bene e lo cede a B (il trustee) che ne diventa effettivamente il proprietario ma si impegna ad amministare il bene ricevuto in favore di C (il beneficiary) secondo le disposizioni che A ha imposto quando conferiva il bene nel trust.
 

Le parti

Il Settlor: è la persona fisica o giuridica che si stacca di beni mobili e/o immobili e li conferisce nel Trust. Il settlor cede la proprietà dei beni conferiti nel Trust creando uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale (trustee) e proprietà sostanziale (beneficiary).

Il Trustee: è il soggetto che si impegna a gestire, ad amministrare i beni, secondo le finalità del trust, definite nell’atto istitutivo e in favore di terzi beneficiari.

Il Beneficiary: è il soggetto che gode dei frutti del Trust.

Il Protector: è un guardiano, e può essere nominato dal settlor per svolgere funzioni di sorveglianza dell’attività del trustee.

Deed of Trust: è l’atto istitutivo del Trust, steso per iscritto contiene due negozi giuridici: il primo, il trasferimento della proprietà dei beni dal disponente al trustee; il secondo, le regole da seguire nella gestione di questi beni.

Letter of Wishes : documento che il settlor può inserire nel Trust per dare indicazioni in merito a singoli atti di gestione e amministrazione.

 

Tipologie di Trust

Fermo restando che il Trust deve essere fatto su misura e che non esiste un modello standard ma deve essere ritagliato in base alle esigenze delle parti interessate, abbiamo:

Trust difensivi e Trust di scopo: i primi sono costituiti col fine di protezione patrimonio; i secondi per un determinato scopo (ad esempio il sostentamento economico futuro ad un figlio).

Trust revocabili e Trust irrevocabili: solitamente il trust ha una durata stabilita che non supera i 100 anni, per evitare di innescare una catena di sostituzioni fedecommissarie, bloccando di fatto la circolazione di beni, specialmente quelli immobili. Tuttavia è possibile costituire dei trust i cui effetti possano cessare prima della scadenza su richiesta del settlor che rientra in possesso dei beni prima conferiti.

Trust fisso e Trust discrezionale: nel primo vengono indicati i beneficiari; nel secondo sono scelti dal trustee.

Trust interni e Trust esterni (in relazione all'Italia): i primi sono costituiti in Italia ma regolati da una legge estera; i secondi sono costituiti all’estero anche se comprendono beni siti in Italia.
 

Riconosciuto in Italia dalla convenzione dell’Aja siglata in data 1° luglio 1985, il Trust grazie alla sua duttilità permette di soddisfare esigenze che con nessun altro strumento potreste realizzare. Un trust, con dei costi accessibili a tutti permette di  perseguire diverse finalità:

  •  Protezione patrimoniale
  • Trasmissione generazionale della ricchezza
  • Amministrazione del patrimonio familiare
  • Tutela dei minori e dei soggetti incapaci
  • Investimenti in fondi comuni

 

Italian Business Consulting Ltd è autorizzata con licenza dalla HMRC inglese ad offrire servizi fiduciari e di trust. Se siete alla ricerca di soluzioni per la protezione o pianificazione del vostro patrimonio non esitate a contattare un nostro consulente per maggiori informazioni.

__________________________________
 

Dic.resp. Su questo sito non viene offerta alcuna consulenza , il lettore non può affidarsi esclusivamente allo scritto di queste pagine. Le nostre soluzioni sono offerte qualora le leggi lo permettono. Italian Business Consulting Ltd ha sede a Londra con company number 08184615 e registered address : 21 Knightsbridge, SW1X 7LY, London-United Kingdom. VAT number GB 221 5686 18

Brochure

Trattato Italia-UK

Contatti:

 

Tel: +44 2033767098

Email:  info@societalondra.com

Print | Sitemap
© Italian Business Consulting Ltd

Call

E-mail